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D.Lvo 17/03/1995 n. 158b) contrarie al pubblico interesse; c) lesive di interessi commerciali legittimi di imprese pubbliche o private, compresa quella aggiudicataria; d) di pregiudizio per la concorrenza tra imprese, prestatori di servizi o fornitori. Art. 28. Comunicazioni alla Commissione CE 1. I soggetti aggiudicatori che hanno assegnato un appalto o un accordo quadro comunicano alla Commissione CE, entro due mesi dall'aggiudicazione e alle condizioni dalla Commissione stessa definite e pubblicate con decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, i risultati della procedura di aggiudicazione mediante un avviso redatto conformemente all'allegato XV. 2. I soggetti aggiudicatori, all'atto della trasmissione delle informazioni, per quanto riguarda i punti 6 e 9 dell'allegato XV, devono rappresentare alla Commissione, se del caso, il carattere commerciale «riservato» dell'appalto. 3. L'elenco delle attività, dei prodotti e dei servizi esclusi ai sensi dell'art. 8, primo comma, lettere a), b) e c), è fornito a sua richiesta alla Commissione CE. 4. I soggetti aggiudicatori notificano alla Commissione CE, dietro sua richiesta, le informazioni seguenti relative all'applicazione dell'art. 8, terzo comma: a) i nomi delle imprese interessate; b) il tipo e il valore degli appalti di servizi in questione; c) gli elementi di prova che, a giudizio della Commissione CE, sono necessari per dimostrare che le relazioni tra il soggetto aggiudicatore e l'impresa aggiudicataria soddisfano le condizioni dei commi 3, 4 e 5 dell'art. 8. 5. I soggetti aggiudicatori che aggiudicano gli appalti di servizi rientranti nella categoria n. 8 dell'allegato XVI-A ai quali si applica l'art. 13, primo comma, lettera b), possono, per quanto riguarda il punto 3 dell'allegato XV, limitarsi ad indicare l'oggetto principale dell'appalto, in base alla classificazione dello stesso allegato XVI-A; i soggetti aggiudicatori che aggiudicano gli appalti di servizi della categoria n. 8 dell'allegato XVI-A, ai quali non si applica l'art. 13, primo comma, lettera b), possono limitare le informazioni al punto 3 dell'allegato XV, allorché ciò sia necessario a motivo di preoccupazioni di riservatezza commerciale; tuttavia essi devono vigilare affinché le informazioni pubblicate in relazione a questo punto siano almeno altrettanto particolareggiate quanto quelle contenute nel bando di indizione di gara pubblicato in conformità all'art. 11, primo comma, oppure, laddove sia utilizzato un sistema di qualificazione, affinché esse siano almeno altrettanto particolareggiate quanto quelle della categoria di cui all'art. 15, nono comma; nei casi elencati nell'allegato XVI-B i soggetti aggiudicatori precisano nell'avviso se acconsentono, o meno, che esso venga pubblicato. 6. I soggetti aggiudicatori di cui agli allegati I, II, VII, VIII e IX forniscono anche le informazioni statistiche necessarie alla Commissione Europea per verificare la corretta applicazione dell'accordo OMC -Organizzazione Mondiale per il Commercio, già accordo GATT; tali informazioni non riguardano gli appalti di servizi di cui all'art. 9, primo comma, lettera c), n. 3). . Rilevazioni statistiche 1. Sulla base delle indicazioni che saranno fornite dalla Commissione CE, sarà redatta, a cura del Ministro delle politiche comunitarie e con l'apporto dell'Istituto nazionale di statistica, una statistica riguardante il valore totale e per categoria di attività secondo la ripartizione degli allegati da I a X, degli appalti aggiudicati concernenti detti settori operativi, ma inferiori, per importi, alle soglie di cui all'art. 9. 2. Le modalità e forme della rilevazione saranno stabilite con decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie sulla base delle indicazioni che saranno fornite dalla Commissione CE ai sensi degli artt. 40 e 42 della direttiva 93/38/CEE. Art. 30. Adeguamento delle leggi delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano 1. Le leggi delle regioni nelle materie di propria competenza devono rispettare le disposizioni contenute nel presente decreto per quanto attiene agli ambiti soggettivi e oggettivi di operatività, nonché in materia di pubblicità degli appalti e modalità di indizione delle gare, di procedure di aggiudicazione, di sistemi di qualificazione, di accordo quadro, di termini procedurali, di capitolati d'oneri e lettere d'invito, di prescrizioni tecniche non discriminatorie, di requisiti per concorrere, di riunione di imprese, di criteri di aggiudicazione e di offerte anomale, di offerte da Paesi terzi, di conservazione degli atti, di comunicazioni agli organi della CE e di rilevazioni statistiche. 2. Sono fatte salve le competenze esclusive delle regioni a statuto speciale e le competenze delle province autonome di Trento e Bolzano. Allegato I PRODUZIONE, TRASPORTO O DISTRIBUZIONE DI ACQUA POTABILE Enti per la produzione o distribuzione di acqua ai sensi del testo unico delle leggi sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province approvato con regio decreto 15-10-1925, n. 2578 e del decreto del Presidente della Repubblica del 4-10-1986, n. 902. Ente autonomo acquedotto pugliese istituito con regio decreto legge 19-101919, n. 2060. Ente acquedotti siciliani istituito con leggi regionali 4-9-1979, n. 2/2 e 9-81980, n. 81. Ente sardo acquedotti e fognature istituito con legge 5-7-1963, n. 9. Allegato II PRODUZIONE, TRASPORTO O DISTRIBUZIONE ELETTRICITA' Ente nazionale per l'energia elettrica istituito con legge 6-12-1962, n. 1643, e approvato con decreto 21-12-1965, n. 1720. Enti che operano in base ad una concessione ai sensi dell'art. 4, n. 5 o della legge 6-12-1962, n. 1643 - Istituzione dell'ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche. Enti che operano in base ad una concessione ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 18-3-1965, n. 342 - Norme integrative della legge 6-12-1962, n. 1643 e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diverse dall'Ente nazionale per l'energia elettrica. Allegato III TRASPORTO O DISTRIBUZIONE DI GAS O ENERGIA TERMICA Snam e Sgm e Edison Gas per il trasporto di gas. Enti per la distribuzione di gas, disciplinati dal testo unico delle leggi sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province approvato con regio decreto 15-10-1925, n. 2578 e del decreto del Presidente della Repubblica 4-10-1986, n. 902. Enti per la distribuzione di energia termica al pubblico, richiamati dall'art. 10 della legge 29-5-1982, n. 308 - Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi. Enti locali, o loro consorzi, per l'erogazione di energia termica al pubblico. Allegato IV PROSPEZIONE ED ESTRAZIONE DI PETROLIO E DI GAS Gli enti titolari di un'autorizzazione, di un permesso, di una licenza o di una concessione per la estrazione o prospezione di petrolio e di gas in forza dei seguenti atti: - legge 10-2-1953, n. 136; - legge 11-1-1957, n. 6, modificata dalla legge 21-7-1967, n. 613; legge 9-1-1991, n. 9. Allegato V PROSPEZIONE ED ESTRAZIONE DEL CARBONE ED ALTRI COMBUSTIBILI SOLIDI Carbo Sulcis S.p.a. Allegato VI ENTI AGGIUDICATORI NEL SETTORE DEI SERVIZI FERROVIARI Ferrovie dello Stato. Enti che forniscono servizi ferroviari in base a concessione rilasciata ai sensi dell'art. 10 del regio decreto 9-5-1912, n. 1447, che approva il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili. Enti che operano in base a concessione rilasciata dallo Stato ai sensi delle leggi speciali richiamate dal titolo XI, capo II, sezione 1ù del regio decreto 95- 1912, n. 1447, che approva il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili. Enti che forniscono servizi ferroviari in base a concessione rilasciata a norma dell'art. 4 della legge 14-6-1949, n. 410 - Concorso dello Stato per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione. Enti o autorità locali che forniscono servizi ferroviari in base a concessione rilasciata a norma dell'art. 14 della legge 2-8-1952, n. 1221 -Provvedimenti per l'esercizio ed il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione. Allegato VII ENTI AGGIUDICATORI NEL SETTORE DEI SERVIZI URBANI DI FERROVIE, TRAMVIE, FILOBUS O AUTOBUS Enti che forniscono servizi di trasporto al pubblico in base a concessione rilasciata ai sensi della legge 28-9-1939, n. 1822 -Disciplina degli autoservizi di linea (autolinee per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli in regime di concessione all'industria privata) - art. 1, modificata dall'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 28-6-1955, n. 771. Enti che forniscono servizi di trasporto al pubblico ai sensi dell'art. 1, n. 4 o n. 15, del regio decreto 15-10-1925, n. 2578 -Approvazione del testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province. Enti che operano in base a concessione rilasciata a norma dell'art. 242 o 256 del regio decreto 9-5-1912, n. 1447, che approva il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili. Enti e autorità locali che operano in base a concessioni rilasciate ai sensi dell'art. 4 della legge 14-6-1949, n. 410 - Concorso dello Stato per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione. Enti che operano in base a concessione rilasciata ai sensi dell'art. 14 della legge 2-8-1952, n. 1221 - Provvedimenti per l'esercizio ed il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione. Allegato VIII ENTI AGGIUDICATORI NEL SETTORE DELLE ATTREZZATURE AEROPORTUALI 1 - AAAVTAG. 2 - Enti di gestione per leggi speciali. 3 - Enti che gestiscono impianti aeroportuali in base a concessione rilasciata a norma dell'art. 694 del codice della navigazione, regio decreto 30-3-1942, n. 327. 4 - R.A.I. Registro Aeronautico Italiano. Allegato IX ENTI AGGIUDICATORI NEL SETTORE DELLE ATTREZZATURE PER PORTI MARITTIMI, PORTI FLUVIALI O ALTRI TERMINALI Porti statali e altri porti gestiti dalle Capitanerie di Porto a norma del Codice della navigazione, regio decreto 30-3-1942, n. 327. Porti autonomi (enti portuali) istituiti con leggi speciali a norma dell'art. 19 del Codice della navigazione, regio decreto 30-3-1942, n. 327. Allegato X GESTIONE DELLE RETI DI TELECOMUNICAZIONI OD OFFERTA DI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI Ministero delle poste e telecomunicazioni. Ente Poste italiane. SIP - Società italiana per l'esercizio delle Telecomunicazioni p.a. con denominazione aggiuntiva abbreviata Telecom. Italia S.p.a. Classi Gruppi Sottogruppi e voci Denominazione 50 Edilizia e genio civile 500 Edilizia e genio civile (imprese non specializzate); demolizione. 500.1 Costruzioni di edifici e lavori di genio civile da parte di imprese non specializzate. 500.2 Demolizione. 501 Costruzione d'immobili (d'abitazione e altri) 501.1 Impresa generale di costruzione d'immobili. 501.2 Impresa di copertura di tetti. 501.3 Costruzione di forni e camini industriali. 501.4 Imprese specializzate nell'impermeabilizzazione. 501.5 Impresa di pulitura e manutenzione facciale. 501.6 Impresa di ponteggi. 501.7 Imprese specializzate in altre attività della costruzione (carpenteria compresa). 502 Genio civile: costruzione di strade, ponti, ferrovie ecc. 502.1 Impresa generale di genio civile. 502.2 Lavori di sterro e miglioramento del terreno. 502.3 Costruzione di opere d'arte in superficie e sottosuolo (ponti, gallerie, pozzi, ecc.). 502.4 Costruzioni di opere d'arte fluviale e marittima (canali, ponti, chiuse, argini, ecc.). 502.5 Costruzione di strade (compresa la costruzione specializzata di aeroporti). |
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